Chi sta valutando di aprire o rilevare una struttura per anziani si imbatte presto in parole che sembrano sinonimi e non lo sono: autorizzazione, accreditamento, convenzione, quota sanitaria, valutazione multidimensionale. Qui rispondiamo alle domande che arrivano davvero dalle ricerche su Google, una per una, indicando per ciascuna la norma nazionale da cui partire. Le regole di dettaglio, però, le scrivono le Regioni: la risposta nazionale è il punto di partenza, mai quello di arrivo.

Autorizzazione, accreditamento, convenzione

Che differenza c’è tra autorizzazione e accreditamento di una RSA?

L’autorizzazione permette di costruire la struttura e di esercitare l’attività; l’accreditamento la abilita a lavorare per conto del Servizio sanitario nazionale. Sono due gradini distinti: il decreto legislativo 502 del 1992, articolo 8-bis, li separa e aggiunge un terzo passaggio, gli accordi contrattuali, senza i quali il pubblico non paga le prestazioni.

L’autorizzazione (articolo 8-ter) presuppone i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi. L’accreditamento (articolo 8-quater) li supera: chiede requisiti ulteriori di qualità, la coerenza con la programmazione regionale e una verifica dei risultati. Tre carte diverse. Spesso confuse.

Chi rilascia l’autorizzazione per aprire una RSA?

Dipende dalla Regione. Per costruire o trasformare l’edificio il Comune acquisisce prima la verifica di compatibilità della Regione (articolo 8-ter, comma 3). Per l’esercizio dell’attività sono le Regioni a stabilire modalità, termini e uffici competenti (comma 5): chi firma l’atto cambia da una Regione all’altra.

Per le strutture solo socio-assistenziali, come molte case di riposo per autosufficienti, la regola è diversa: la legge 328 del 2000, articolo 11, affida l’autorizzazione ai Comuni, secondo i requisiti fissati dalla legge regionale.

Perché la Regione può dire no a una nuova struttura?

Perché la verifica di compatibilità guarda il fabbisogno. L’articolo 8-ter, comma 3, del decreto 502/1992 dice che il progetto si valuta in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione delle strutture già presenti. Un edificio perfetto in una zona già coperta può essere bocciato senza che ci sia nessun difetto tecnico.

Per questo noi partiamo sempre dallo studio del fabbisogno territoriale, prima del progetto architettonico. Non dopo.

Una RSA accreditata ha diritto ai posti convenzionati?

No. L’articolo 8-quater, comma 2, del decreto 502/1992 dice che la qualità di soggetto accreditato non obbliga le aziende sanitarie a remunerare le prestazioni fuori dagli accordi contrattuali previsti dall’articolo 8-quinquies. L’accreditamento apre la porta. La convenzione, cioè il contratto con budget e posti, è un passaggio successivo e separato.

Sono due cose. Nel business plan, quindi, i posti accreditati e quelli effettivamente contrattualizzati vanno tenuti su due righe diverse.

Si può aprire una RSA privata senza convenzione con l’ASL?

Sì. Per esercitare basta l’autorizzazione, con i requisiti minimi; accreditamento e accordi servono solo per lavorare per conto o a carico del Servizio sanitario. Una struttura solo autorizzata accoglie ospiti che pagano la retta per intero. Cosa cambia in pratica lo abbiamo spiegato nella guida su come aprire una RSA privata senza convenzione.

Ospiti, rette e valutazione

Che differenza c’è tra RSA e casa di riposo?

La RSA è una struttura sociosanitaria per persone non autosufficienti che hanno bisogno di assistenza sanitaria continuativa; la casa di riposo, nelle normative regionali, è in genere una struttura socio-assistenziale per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti. Cambiano autorizzazione, personale richiesto e chi paga: nella RSA entra la quota sanitaria pubblica.

I nomi però variano da Regione a Regione (casa albergo, residenza assistenziale, comunità alloggio). Il confronto completo è nell’articolo RSA o casa albergo per anziani: tutte le differenze.

Chi paga la retta in RSA: cos’è la quota sanitaria?

Il DPCM 12 gennaio 2017 sui livelli essenziali di assistenza, articolo 30, divide i trattamenti residenziali in due tipi. Quelli estensivi, ad alta tutela sanitaria, sono a carico del Servizio sanitario nazionale. Quelli di lungoassistenza sono a suo carico per il 50% della tariffa giornaliera: è la quota sanitaria.

L’altra metà, la quota sociale, non la copre il Servizio sanitario. Chi la paga, e con quali integrazioni del Comune, lo decidono le regole regionali e comunali. Per il gestore significa due flussi di incasso con regole e tempi diversi. Due, non uno.

Che cos’è la valutazione multidimensionale e perché riguarda il gestore?

È la valutazione con cui il servizio pubblico stabilisce di quale assistenza ha bisogno una persona non autosufficiente. L’articolo 30 del DPCM 2017 la mette come condizione per l’accesso alle prestazioni residenziali garantite dal Servizio sanitario, insieme alla presa in carico. Le modalità le definiscono le Regioni, di solito tramite un’unità di valutazione distrettuale.

Per il gestore conta perché decide chi entra in un posto convenzionato e con quale livello di intensità. Senza quel passaggio la quota sanitaria non scatta. Mai.

Quanto dura un ricovero in RSA?

Dipende dal tipo di trattamento. Per quelli estensivi il DPCM 12 gennaio 2017, articolo 30, fissa una durata di norma non superiore a sessanta giorni, stabilita dopo la valutazione multidimensionale. Per la lungoassistenza la norma nazionale non indica un limite: il ricovero prosegue finché il progetto assistenziale lo giustifica, secondo le regole regionali.

Chi confonde i due regimi di solito se ne accorge in fattura. Tardi.

Quanti OSS e infermieri servono in una RSA?

Nelle norme nazionali che abbiamo letto non c’è un numero unico: i requisiti di personale per autorizzazione e accreditamento li fissano le Regioni, e in diverse Regioni sono espressi come minuti di assistenza per ospite al giorno. Prima di dimensionare l’organico va letta la delibera regionale aggiornata, non un valore medio trovato online.

Diverso il caso dell’ospedale di comunità, per cui uno standard nazionale esiste: lo trovi nella guida sulla differenza tra RSA e ospedale di comunità. Per organizzare i turni senza scoprirli, c’è l’articolo sulla formazione continua del personale.

Prima di partire

Una regola pratica che applichiamo sempre: per ogni risposta qui sopra, la seconda domanda è “e nella mia Regione?”. Le norme nazionali tracciano il perimetro, le delibere regionali riempiono lo spazio. Il quadro sulla riforma nazionale per gli anziani, avviata con la legge 33 del 2023 e attuata dal decreto legislativo 29 del 2024, è nell’articolo sul Piano nazionale per gli anziani non autosufficienti.

Su quale di queste domande la tua Regione ti ha dato la risposta più diversa da quella nazionale?