L’ospedale di comunità è una struttura sanitaria di ricovero breve, al massimo 30 giorni salvo eccezioni motivate, che fa da ponte tra casa e ospedale per pazienti con problemi clinici a bassa intensità. La RSA è una residenza sociosanitaria per persone non autosufficienti, dove si resta anche a lungo. Il primo è disciplinato dal decreto ministeriale 77 del 2022, la seconda rientra nell’assistenza residenziale dell’articolo 30 del DPCM 12 gennaio 2017.

Per chi gestisce o progetta una struttura per anziani la differenza non è accademica. Cambiano pazienti, durata, personale, finanziamento. Quasi tutto. E cambia il rapporto tra le due strutture, che sul territorio si passano le stesse persone.

Cos’è un ospedale di comunità secondo il DM 77/2022?

Il decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77, sull’assistenza territoriale, lo definisce struttura sanitaria di ricovero della rete territoriale con una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero. Lo scopo dichiarato è doppio: evitare ricoveri ospedalieri impropri e favorire dimissioni protette in luoghi più vicini a casa.

Lo standard di programmazione è di un ospedale di comunità da 20 posti letto ogni 100.000 abitanti. Ogni struttura ha di norma tra 15 e 20 posti, estendibili fino a due moduli e non oltre.

Un punto che spesso sfugge. Il decreto precisa che l’ospedale di comunità non rientra tra le strutture residenziali degli articoli 29-35 del DPCM sui livelli essenziali di assistenza. Non è una RSA più sanitaria. Altra cosa.

Chi viene ricoverato in un ospedale di comunità e chi in RSA?

All’ospedale di comunità accedono pazienti con una patologia acuta minore che non richiede l’ospedale, o con una malattia cronica riacutizzata da stabilizzare, con una prognosi di risoluzione a breve termine. Breve, per definizione. Chi può proporlo è nelle domande in fondo.

In RSA, invece, l’accesso alle prestazioni garantite dal Servizio sanitario passa dalla valutazione multidimensionale e dalla presa in carico, come prevede l’articolo 30 del DPCM 2017. Il destinatario è la persona non autosufficiente.

Detta in breve: l’ospedale di comunità tratta un episodio, la RSA accompagna una condizione. Due logiche. Per la differenza tra RSA e strutture per autosufficienti c’è l’articolo RSA o casa albergo per anziani.

Quanto dura il ricovero nell’uno e nell’altra?

Nell’ospedale di comunità il DM 77/2022 fissa una durata non superiore a 30 giorni. Trenta, di regola. Solo in casi eccezionali, motivati da situazioni cliniche non risolte, la degenza può prolungarsi.

In RSA il DPCM 2017 distingue due regimi. I trattamenti estensivi, con elevata tutela sanitaria e presenza infermieristica sulle 24 ore, durano di norma non più di sessanta giorni, in base alla valutazione multidimensionale. I trattamenti di lungoassistenza e mantenimento non hanno un limite nazionale di durata.

Chi ha la responsabilità clinica e quale personale serve?

Qui il confronto è asimmetrico. Molto. Per l’ospedale di comunità il DM 77/2022 indica uno standard nazionale per un modulo da 20 posti letto:

  • 7-9 infermieri, di cui un coordinatore;
  • 4-6 operatori sociosanitari;
  • 1-2 unità di altro personale sanitario con funzioni riabilitative;
  • un medico per 4,5 ore al giorno, 6 giorni su 7, con pronta disponibilità di notte e nei festivi.

La responsabilità clinica è di un medico, anche di medicina generale; quella organizzativa di un responsabile infermieristico. L’assistenza infermieristica è garantita 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Per la RSA non abbiamo trovato uno standard nazionale equivalente. Gli organici minimi li fissano i requisiti regionali di autorizzazione e accreditamento, come previsto dal decreto legislativo 502 del 1992, articolo 8-ter. Numeri regionali, quindi.

Come si finanziano?

Per la RSA il DPCM 2017, articolo 30, è esplicito: i trattamenti estensivi sono interamente a carico del Servizio sanitario nazionale, quelli di lungoassistenza per il 50% della tariffa giornaliera, la quota sanitaria. Metà e metà. Il resto è quota sociale, regolata a livello regionale e comunale.

Per l’ospedale di comunità il DM 77/2022 lo colloca tra i servizi dell’assistenza territoriale distrettuale del Servizio sanitario. Sulle eventuali compartecipazioni del paziente il decreto non entra nel merito nel paragrafo che abbiamo letto: vanno verificate nelle delibere della propria Regione.

Cosa cambia per chi gestisce una RSA?

Due cose concrete. La prima: il DM 77/2022 prevede che un ospedale di comunità possa essere collocato anche presso strutture residenziali sociosanitarie, oltre che in sede propria, in una Casa della Comunità o in un ospedale. La seconda riguarda le autorizzazioni. Il comma 5-bis dell’articolo 8-ter del decreto 502/1992, introdotto per rispettare i tempi del PNRR sugli ospedali di comunità, semplifica l’autorizzazione solo per le istanze presentate dalle aziende sanitarie. Non per i privati. Per una RSA restano le procedure ordinarie.

Non è un invito a trasformare una RSA. È una ragione per conoscere bene il distretto in cui si lavora: chi esce da un ospedale di comunità e non può tornare a casa ha davanti, tra le possibilità, proprio una residenza. Le regole su autorizzazione, accreditamento e quota sanitaria sono nelle 10 domande su RSA e case di riposo; quelle sulla convenzione nell’articolo sulle convenzioni ASL per le RSA, mentre il quadro dell’apertura è nella guida su come aprire una RSA o casa di riposo.

Domande frequenti

L’ospedale di comunità è una struttura residenziale per anziani?

No. Il DM 77/2022 lo definisce struttura sanitaria di ricovero della rete territoriale e chiarisce che non rientra tra le strutture residenziali degli articoli 29-35 del DPCM 12 gennaio 2017. Accoglie pazienti di ogni età, non solo anziani, per ricoveri brevi legati a un bisogno clinico a bassa intensità.

Chi può proporre il ricovero in ospedale di comunità?

Secondo il DM 77/2022 il ricovero può essere proposto dal medico di medicina generale, dal medico di continuità assistenziale, dallo specialista ambulatoriale o ospedaliero, dal medico del pronto soccorso e dal pediatra di libera scelta. Il paziente può provenire da casa, da altre strutture residenziali, dal pronto soccorso o da un reparto per acuti.

Un ospedale di comunità può trovarsi dentro una RSA?

Il DM 77/2022 lo consente: tra le sedi possibili indica anche le strutture residenziali sociosanitarie, oltre a sede propria, Casa della Comunità, strutture polifunzionali e ospedali. Resta una struttura sanitaria con requisiti propri, quindi la convivenza va progettata su spazi, personale e autorizzazioni distinti, secondo le regole regionali.

Dopo l’ospedale di comunità si può entrare in RSA?

Sì, se la persona non torna autosufficiente e ha bisogno di assistenza continuativa. L’ingresso in RSA con quota sanitaria pubblica passa però dalla valutazione multidimensionale e dalla presa in carico previste dall’articolo 30 del DPCM 2017. Il percorso concreto, tempi e uffici, lo stabilisce la Regione.

Nel tuo distretto l’ospedale di comunità è già operativo, e che rapporto ha con le residenze per anziani della zona?